A partire dal primo gennaio 2014 decorre l’obbligo dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in attuazione del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137.
Obiettivo del Consiglio è di offrire agli iscritti l’opportunità di un costante aggiornamento professionale utile al raggiungimento di un servizio qualitativamente elevato con costi contenuti, affinché l’obbligatorietà della formazione permanente diventi un’opportunità di qualificazione professionale in un mercato del lavoro sempre più competitivo e globale.
Oltre al CNAPPC e agli Ordini professionali, altri enti formativi e società di formazione possono promuovere attività formative, previa validazione dei singoli eventi da parte del CNAPPC.
Si invitano quindi gli iscritti, prima dell’adesione agli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dall’Ordine, ad accertarsi che gli eventi siano stati autorizzati dal Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C e a verificare tale condizione presso l’ente formatore stesso chiedendo conto dell’autorizzazione ottenuta.
Per ottemperare correttamente si invitano gli iscritti a prendere visione delle Linee Guida pubblicate su questo sito.
Dal 20 Luglio 2022 é operativo il il nuovo Portale dei crediti formativi professionali
Gli iscritti possono accedere alla piattaforma dalla pagina web https://portaleservizi.cnappc.it attraverso l’inserimento delle personali credenziali di accesso centralizzato utilizzate in passato per l’accesso alla piattaforma iM@teria. Nel caso che il professionista non ne sia in possesso potrà attivare la procedura di richiesta alla pagina https://albounico.awn.it/SSO/login.aspx.
Si riassumono di seguito alcuni punti sostanziali per ottemperare all’obbligo dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo di ciascun iscritto:
- per il triennio 2023/2025, ogni Iscritto all’Ordine professionale dovrà acquisire 60 CFP (48 formazione ordinaria + 12 discipline ordinistiche ) salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri. E’ raccomandata l’acquisizione di un numero annuo di CFP non inferiore a 20, dei quali 4 CFP su temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, dell’etica e della legalità al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.
- l’obbligo di formazione professionale si assolve con la partecipazione agli eventi organizzati dal CNAPPC e dagli Ordini professionali, anche non di appartenenza, e da altri enti, associazioni ecc. se autorizzati dal CNAPPC;
- la violazione dell’obbligo formativo da parte dell’Iscritto, costituisce illecito disciplinare;
- sono previste dai regolamenti vigenti esenzioni temporanee e parziali all’obbligo della formazione, da sottoporre a valutazione di ammissibilità all’Ordine di appartenenza tramite richiesta nel Portale servizi CNAPPC; Modulo richiesta esonero per chi non svolge la professione – Modulo richiesta esonero altre motivazioni
- i dipendenti pubblici devono sottoporre all’autorizzazione dell’Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle linee guida;Dichiarazione sostitutiva di certificazione –
- Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa a registrare i cfp ottenuti per le attività/eventi formativi quali corsi abilitanti relativi a sicurezza, VVFF, acustica e le attività di cui ai punti 5.3 e 5.4. –Dichiarazione sostituva di certificazione art.6.7
(immagine: Daniel Libeskind Studio, Villa Libeskind, worldwide, 2009)