REGOLAMENTO E LINEE GUIDA SULLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA’ SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI
Approvato con Delibera n. 03/20 allegata al verbale n. 595 del 15/05/2020
ART. 1 OGGETTO – ART. 2 CRITERI GENERALI
ART. 3 SOGGETTI AVENTI TITOLO ALLA DOMANDA DI PARERE DI CONGRUITA’
ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ITER DEL PROCEDIMENTO
ART. 5 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
ART. 6 COMPITI DELLA COMMISSIONE PARCELLE
ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE
ART. 8 ALTRI PARERI: DOMANDA DI PARERE PREVENTIVO PER ENTI PUBBLICI
ART. 9 DIRITTI – ART. 10 REGISTRAZIONE E ARCHIVIO
ART. 11 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ART.12 ENTRATA IN VIGORE
ART. 1 OGGETTO
Il presente Regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi e le modalità della formulazione e del rilascio dei pareri di congruità sulle parcelle relative agli onorari degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Sassari. Tale ambito è oggetto di competenza esclusiva dei Consigli degli Ordini, ai sensi dell’art. 5 punto 3 della Legge 24 Giugno 1923 n.1395, dell’art. 2233 del Codice Civile e dell’art. 636 comma 2 e 3 del Codice di Procedura Civile.
ART. 2 CRITERI GENERALI
Il parere di congruità relativo ai compensi spettanti per lo svolgimento della prestazione professionale svolta da un iscritto all’Ordine APPC è un atto amministrativo emanato da un ente pubblico con caratteristiche di autoritarietà. Tale parere è indispensabile per i professionisti che intendono richiedere all’Autorità Giudiziaria l’emissione di un decreto ingiuntivo (disciplinato dagli artt. 633 e segg. Del Codice di Procedura Civile), cioè consente di attivare la procedura per l’Ingiunzione di pagamento.
- Per le pratiche riferite ad incarichi o prestazioni successivi alla data del 24 gennaio 2012, i cui onorari non risultino preventivamente pattuiti e regolamentati con il Committente non potrà essere emesso un “Parere di Congruità”.
1.1 Obbligo di pattuizione del compenso professionale
A seguito dell’ abolizione del sistema tariffario – entrato in vigore con il Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito con modifiche in Legge 24 marzo 2012 n. 27- sono state abolite le Tariffe professionali in vigore con la Legge n. 143 del 1949.
Pertanto viene stabilito l’obbligo a carico del professionista di:
- Pattuire il compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento dell’incarico;
- Rendere nota previamente al cliente la misura del compenso con un preventivo di massima (riferito al sistema di calcolo dal professionista ritenuto più congruo in funzione del lavoro svolto) che contemperi i contenuti richiesti dalla legge, come stabilito al comma 4 art. 9 D L. n. 1 del 24 gennaio 2012
- Rendere noto il grado di complessità dell’incarico da svolgere;
- Fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico;
- Indicare gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, con relativi massimali, per eventuali danni che potessero essere provocati dal professionista durante lo svolgimento della sua opera.
- Per le prestazioni professionali a far data dal 29/08/2017 condizione indispensabile affinchè possa essere emesso un “Parere di Congruità” è la presenza di un accordo in forma scritta o digitale tra Professionista e Committente in relazione all’incarico e ai compensi pattuiti oltre all’effettivo e documentato svolgimento delle prestazioni.
2.1 Obbligo di contratto in forma scritta o digitale
L’entrata in vigore della Legge n. 124 del 04 agosto 2017 ha sancito all’art. 1 comma 150 l’obbligo di pattuire con il committente un contratto in forma scritta o digitale.
- L’assenza di contratto: illecito disciplinare
Come indicato e previsto all’art. 24 del Codice Deontologico degli APPC entrato in vigore il 1° gennaio 2014 e successivamente confermato dal nuovo Codice entrato in vigore il 1° settembre 2017, l’assenza di contratto scritto completo di preventivo del compenso professionale costituisce illecito disciplinare. Pertanto in questo caso il professionista non potrà richiedere il relativo parere all’Ordine che dovrà di conseguenza segnalare l’illecito al Consiglio di Disciplina per le conseguenti sanzioni.
- In mancanza di un’espressa pattuizione tra le parti, avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali, l’Ordine potrà esprimere un parere sulla congruità della parcella professionale utilizzando il DM 140/2012 solamente su precisa espressa richiesta del Giudice o del suo CTU.
- Parametri giudiziali D.M. 140/2012
Il DM 20 luglio 2012 n.140 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 9 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27”, ha stabilito i parametri di riferimento che dovranno essere adottati in sede giudiziaria dalla data dal 23 agosto 2012 al fine di definire l’onorario professionale per prestazioni in assenza di specifico accordo tra le parti.
- Per quanto sopra esposto, vista l’obbligatorietà, a partire dal 29 agosto 2017, di pattuire il compenso in forma scritta o digitale per la prestazione professionale al momento del conferimento dell’incarico, è necessario predisporre contratti, il più possibile dettagliati per tutte le attività che compongono la prestazione, onde scongiurare l’inevitabile ricorso alla competente giustizia nei casi di interruzione della prestazione laddove quest’ultima, contrattualmente, fosse stata indicata nel suo complesso e non già come somma di una serie, a volte cospicua, di attività.
- Pertanto ai fini istruttori oltre alla documentazione di rito relativa allo svolgimento dell’incarico, ivi compresa la parcella trasmessa al committente, dovrà essere prodotta:
5.1 Copia del disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti o copia del preventivo redatto in forma scritta o digitale, con evidenza dell’ avvenuta trasmissione al Committente;
- In assenza di disciplinare o preventivo redatto in forma scritta o digitale, per le pratiche riferite ad incarichi precedenti alla data del 29 agosto 2017: autocertificazione attestante gli elementi oggetto del servizio professionale, unitamente al deposito di documentazione necessaria a comprovare il rapporto professionale instaurato tra le parti e da entrambe accettato.
- L’Ordine chiamato ad esprimersi per il rilascio del parere su prestazioni rese in conseguenza di un contratto scritto potrà vistare la congruità delle prestazioni, o la quota parte delle stesse in caso di interruzione dell’incarico, svolte rispetto a quanto pattuito sulla base di quanto indicato in contratto. Il contratto sarà parte integrante del visto.
ART. 3 SOGGETTI AVENTI TITOLO ALLA DOMANDA DI PARERE DI CONGRUITA’
- Il parere di congruità per la liquidazione della parcella viene rilasciato, su richiesta, ai seguenti soggetti:
- al Professionista che ha svolto le prestazioni
- al Committente per il quale il Professionista ha svolto le prestazioni
- all’organo giudiziario (C.C. art. 2233)
ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ITER DEL PROCEDIMENTO
- Il soggetto istante interessato al rilascio del parere di congruità presenta apposita richiesta (All. 1/2 scaricabile dal sito internet dell’Ordine)
- La domanda dovrà essere presentata mediante Posta Elettronica Certificata all’Ordine, corredandola di tutte le notizie e i documenti necessari alla corretta valutazione da parte della Commissione Parcelle e del Consiglio. La documentazione da allegare dovrà essere consegnata in formato digitale copia conforme. La marca da bollo eventualmente richiesta potrà essere consegnata a mano o attraverso pagamento con bollo virtuale.
- La Segreteria dell’Ordine assumerà la Domanda protocollandola con numero e data.
- Il responsabile del Procedimento ne accerterà tempestivamente la ricevibilità e ne comunicherà l’Accettazione al Richiedente.
- In caso di Domanda incompleta, di cui all’art. successivo, verrà comunicato al richiedente l’elenco delle documentazioni mancanti o carenti che dovranno essere integrate. Il termine iniziale del procedimento decorrerà a partire dal giorno successivo a quello in cui si ritiene che tutta la documentazione, presentata presso la Segreteria dell’Ordine, sia completa.
- I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi successivamente, qualora si verifichi la necessità di integrare la documentazione presentata dal richiedente, ovvero di acquisire ulteriori informazioni oppure rilevi la necessità di convocare l’iscritto per un ulteriore colloquio chiarificatore. La sospensione in questo caso inizia dalla data della richiesta di integrazione documentale e il residuo termine riprende a decorrere dal momento del ricevimento attestato dal protocollo, presso la Segreteria dell’Ordine, degli atti richiesti.
- Condizione necessaria e inderogabile per potere presentare la richiesta di parere da parte del professionista iscritto è la seguente:
- essere in regola con il pagamento della quota di contributo annuale di iscrizione all’Albo
- essere in regola con l’obbligo formativo di cui al DPR 137 del 07-08-2012 art. 7 (formazione continua)
- essere in possesso dell’obbligatoria polizza di responsabilità civile professionale
- Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di della Commissione Parcelle art. 9 cui si rimanda.
ART. 5 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
- All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia del disciplinare d’incarico sottoscritto dalle parti e/o pattuizione documentata dei compensi;
- autocertificazione in assenza di disciplinare;
- copia della Determinazione dirigenziale di affidamento dell’incarico qualora il Committente sia una Pubblica Amministrazione;
- copia dell’autorizzazione dell’Amministrazione per lo specifico incarico per gli architetti dipendenti di enti pubblici o, in difetto, la dichiarazione di assenza;
- copia della parcella professionale trasmessa al Committente;
- relazione cronologica delle prestazioni svolte dal professionista e delle circostanze verificatesi in fase di svolgimento dell’incarico;
- copia della polizza di responsabilità civile professionale, con relativi massimali, per eventuali danni che potessero essere provocati dal professionista durante lo svolgimento della sua opera;
- documentazione utile a comprovare l’entità e la tipologia delle prestazioni eseguite (elaborati di progetto grafici e contabili, atti amministrativi connessi);
- elenco della documentazione depositata;
- in caso di incarico riguardante raggruppamento di più Professionisti appartenenti ad Ordini diversi:
- delega all’iscritto incaricato dagli altri Professionisti unitamente alla loro rinuncia alla richiesta di parere per il medesimo incarico ai propri Ordini di appartenenza o di accettazione delle deliberazioni dell’Ordine chiamato ad esprimere parere;
- eventuale dichiarazione di nulla osta redatta dagli Ordini di appartenenza degli altri professionisti;
- copia del documento d’identità
- La veridicità e autenticità dei documenti deve essere dichiarata con autocertificazione, ai sensi e nei modi previsti dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dal soggetto che la deposita.
art. 6 COMPITI DELLA COMMISSIONE PARCELLE
- La Commissione Parcelle esamina la documentazione depositata, ai sensi degli articoli successivi, dal richiedente e/o dal controinteressato, verificando preliminarmente il contenuto della prestazione ed in particolare:
- la presenza del contratto professionale scritto o della pattuizione dei compensi;
- la titolarità effettiva dell’incarico e la corrispondenza tra il Committente dichiarato e quanto desumibile dalla documentazione depositata;
- la conformità e la completezza della prestazione effettivamente svolta dal professionista alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di onorari professionali e la conformità rispetto a quanto convenuto e definito nel preventivo di massima e nel contratto/ disciplinare d’incarico redatti in forma scritta o digitale , desumibile dagli elaborati progettuali e/o dai documenti depositati, valutata con riferimento ai contenuti delle prestazioni descritte nel disciplinare d’incarico e negli eventuali allegati;
- Una volta valutato il contenuto della prestazione, ai sensi di quanto sopra esposto, la Commissione Parcelle esamina gli aspetti economici della prestazione professionale.
- L’Ordine è tenuto ad esprimere il proprio parere in merito alla richiesta di congruità della liquidazione del corrispettivo professionale (onorari + spese) sulla base dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, tenuto conto della complessità della prestazione professionale e, in ogni caso, in conformità con la normativa vigente.
- Le pratiche oggetto di disamina da parte della CP sono sempre riservate e possono essere rese note esclusivamente al Consiglio dell’Ordine e al diretto interessato.
- Al termine della valutazione, la CP invia le risultanze all’esame del Consiglio dell’Ordine affinchè adotti i provvedimenti necessari alla conclusione del procedimento.
- Il rigetto della domanda equivale alla conclusione e archiviazione del procedimento.
ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE
- Per le prestazioni professionali a far data dal 29/08/2017 e per quelle rese in data antecedente, in presenza di un preventivo /contratto in forma scritta o digitale, avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali, la valutazione della congruità del corrispettivo viene condotta dalla CP sulla base di quanto indicato e concordato dalle parti in sede di preventivo di massima/contratto.
- Qualora la CP riscontrasse la mancata corrispondenza tra le prestazioni pattuite e quelle effettivamente svolte dal Professionista o in assenza di espressa pattuizione tra le parti avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali ( per prestazioni affidate dopo il 24/01/2012 e su precisa espressa richiesta del Giudice o del suo CTU), la CP nel riparametrare il corrispettivo o nel valutare la congruità dello stesso potrà fare riferimento a:
2.1 Per le prestazioni svolte per Committenti Privati:
- Prestazioni iniziate ante 24/01/2012 e concluse entro il 23/08/2012: tariffa professionale Legge 143/1949
- Prestazioni iniziate ante 24/01/2012 e concluse dopo il 23/08/2012: parametri giudiziali D. M. 140/2012
- Prestazioni iniziate post 24/01/2012 e concluse entro il 23/08/2012: tariffa professionale Legge 143/1949
- Prestazioni iniziate post 24/01/2012 e concluse post il 23/08/2012: parametri giudiziali D. M. 140/2012
2.2 Per le prestazioni svolte per Committenti Pubblici:
- Prestazioni affidate ante 20/12/2013: D. M. 04/04/2001
- Prestazioni affidate a far data dal 21/12/2013 e fino al 26/07/2016: parametri M. 143/2013
- Prestazioni affidate post 27/07/2016: parametri M. 17/06/2016
- Per la determinazione del compenso si assume a riferimento la tariffa vigente al momento nel quale si concludono tutte le prestazioni affidate.
ART. 8 ALTRI PARERI: DOMANDA DI PARERE PREVENTIVO PER ENTI PUBBLICI
- Gli Enti Pubblici possono presentare domanda per il rilascio del parere preventivo per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di servizi relativi all’architettura e all’ingegneria.
- A tal fine l’Ente deve formulare domanda presso la Segreteria dell’Ordine utilizzando l’apposito modulo nonchè versare i diritti di segreteria.
- Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- Bozza del disciplinare d’incarico
- Bozza dello schema di parcella
- Copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria
- Il parere preventivo viene emesso dall’Ordine e l’emanazione dello stesso determina la conclusione del procedimento.
- L’Ordine tramite la Segreteria dà comunicazione all’Ente dell’avvenuta emanazione del parere preventivo, per il ritiro dello stesso.
ART. 9 DIRITTI
- Alla presentazione della richiesta del parere di liquidazione compensi, dovrà essere versato l’importo di € 100,00 a titolo di acconto per diritti di segreteria; detto importo è fisso ed inesigibile qualora la pratica venisse ritirata, annullata o archiviata prima del parere.
- Al momento del ritiro del parere di liquidazione compensi, dovrà essere versato l’eventuale saldo se dovuto.
- L’importo dei diritti di segreteria va calcolato sul totale del corrispettivo relativo all’opera nel suo complesso, così come definito in sede di rilascio del parere ed è computato secondo i seguenti scaglioni:
- sino ad € 5.000,00 il contributo è del 1,50%
- sino ad € 25.000,00 il contributo è del 1,20%
- oltre i € 25.000,00 il contributo è del 1,00%
- L’importo versato a titolo di acconto non verrà restituito nel caso di rinuncia al parere da parte del richiedente.
- Il mancato pagamento dei diritti di convalida da parte dell’iscritto costituisce illecito disciplinare e come tale sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio di Disciplina.
ART. 10 REGISTRAZIONE E ARCHIVIO
- Tutte le richieste di parere di congruità sono rubricate nel Registro delle richieste di parere di congruità. I documenti relativi ai procedimenti conclusi sono conservati nell’Archivio dell’Ordine nella sezione Commissione Parcelle e nell’apposito archivio digitale.
ART. 11 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
- Eventuali modifiche e/o integrazioni al contenuto del presente regolamento potranno essere adottate dal Consiglio dell’Ordine con maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei Consiglieri nel numero previsto dall’Ordinamento, previo parere della Commissione Parcelle.
- Il presente Regolamento è composto di n. 12 capitoli.
ART. 12 entrata in vigore
- Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio dell’Ordine avvenuta in data 15/05/2020 con Delibera n. 03/20 e pertanto non si applica ai procedimenti già in corso.
ALLEGATI
allegato 1 – domanda di parere di congruità sui corrispettivi professionali – professionista
All. 2 – modulo richiesta parere congruità – committente
All. 3 – MODULO-Autocertificazione assenza disciplinare